Impresa individuale e società
L’impresa può essere esercitata in forma individuale o collettiva.
Quando il proprietario di un’impresa è unico, non importa di quanti dipendenti e collaboratori si avvalga, si parla di “ditta individuale”. Quando la proprietà dell’impresa è divisa tra più persone, si parla di “società”.
Con le riforme che si sono susseguite nel diritto societario, tuttavia, tale principio resta valido soltanto per le società di persone. Le società a responsabilità limitata, le società per azioni e le altre società di capitali, infatti, possono avere un unico socio che detiene la totalità delle quote o delle azioni. Questo è possibile perché per l’ordinamento una società di capitali è un vero e proprio soggetto, dotato di autonoma personalità giuridica, distinta da quella del socio o dei soci che la costituiscono, mentre per le società di persone prevale l’elemento soggettivo, rappresentato dai soci.
La conseguenza più immediata di tale differenza attiene alla sfera del rischio e della responsabilità di impresa: mentre un singolo imprenditore o una società di persone rispondono delle obbligazioni dell’impresa anche con il proprio patrimonio, nel grado e nei modi previsti dalla legge, per le società di capitali vige assoluta separazione tra patrimonio dei soci e capitale sociale. I creditori di una società di capitali sono tutelati in caso di insolvenza soltanto da quest’ultimo, motivo per il quale il legislatore ha stabilito soglie minime per la sua costituzione (10.000 euro per le srl e 120.000 euro per le spa).
Sono società di persone le ss (società semplice, ma è configurabile solo per le imprese agricole), le snc (società in nome collettivo) e le sas (società ad accomandita semplice).
Sono società di capitali le srl (società a responsabilità limitata), le spa (società per azioni), le saa (società in accomandita per azioni).